Il 7 agosto è entrato in vigore il regolamento di blocco aggiornato della Commissione Europea per proteggere le imprese europee dagli effetti extra territoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

L’8 maggio 2018 Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti usciranno dall’accordo sul programma nucleare dell’Iran ed ha deciso di ripristinare tutte le sanzioni precedentemente revocate nell’ambito di quest’accordo.

Alcune di queste nuove sanzioni sono già effettive dopo che il cosiddetto periodo di “wind-down” di 90 giorni è terminato lo scorso 6 agosto, mentre per l’entrata in vigore delle altre cui è stato applicato un periodo di “wind-down” di 180 giorni bisognerà attendere il 4 novembre prossimo.

Sin da subito l’Unione Europea non ha nascosto la propria preoccupazione di fronte all’eventualità di una nuova guerra commerciale fra Washington e Teheran, dal momento che la disputa rischia di avere una portata molto più ampia poiché ad essere coinvolte sono anche le imprese e gli Stati terzi che intrattengono relazioni con Teheran e che, contestualmente, operano anche con gli USA. In parole povere, si tratta principalmente degli Stati europei.

Basandosi sul principio di “extraterritorialità” delle leggi americane gli Usa ritengono infatti di poter sanzionare le imprese anche non americane che fanno affari con Paesi sotto embargo se poi hanno anche rapporti con gli Stati Uniti o se usano i dollari per le transazioni.

Per tale ragione la Commissione Europea ha cercato di trovare un modo per tutelare gli interessi delle imprese europee che investono in Iran e per consentire alla Banca europea per gli Investimenti (BEI) di finanziare attività in questo Paese, dimostrando l’impegno dell’Unione a favore del Piano d’Azione Congiunto Globale (PACG) attraverso l’aggiornamento di un vecchio Regolamento, il cosiddetto Regolamento di blocco, che è entrato in vigore lo scorso 7 agosto.

Che cosa è il Regolamento di blocco e a cosa serve?

Il Regolamento di blocco è stato introdotto per la prima volta dall’Ue nel 1996, in risposta all’applicazione della normativa extraterritoriale statunitense che imponeva sanzioni contro Cuba, Iran e Libia, e di conseguenza anche alle imprese di altri Paesi che intrattenevano rapporti commerciali sia con gli Usa che con gli Stati su menzionati.

Il Regolamento di blocco di fatto neutralizza gli effetti delle sanzioni statunitensi sugli operatori economici dell’UE che svolgono attività lecite con Paesi terzi. Il suo obiettivo principale è proteggere gli operatori europei che effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali legittimi e attività commerciali connesse con Paesi terzi conformemente al diritto dell’Unione.

In quell’occasione, solo nel 1998 l’Unione Europea e gli Stati Uniti sono giunti alla firma di un memorandum di intesa in virtù del quale l’amministrazione statunitense ha sospeso l’applicazione di alcune disposizioni relative alle sanzioni extraterritoriali contro Cuba, purché l’Unione Europea e i suoi alleati continuassero a intensificare gli sforzi per promuovere la democrazia a Cuba.

Perché reintrodurre il regolamento di blocco?

La reintroduzione da parte degli Stati Uniti di sanzioni extraterritoriali contro l’Iran potrebbe colpire gli operatori dell’UE che svolgono attività economiche legittime con questo Paese.

Ecco perché l’Ue ha deciso di aggiornare il Regolamento di blocco riadattandolo al contesto attuale. La reintroduzione è prevista a decorrere dal 7 agosto 2018 e dal 5 novembre 2018, in corrispondenza dell’entrata in vigore delle due tranches di sanzioni americane contro l’Iran.

A chi si applica il regolamento di blocco?

Il regolamento si applica agli operatori dell’UE, in particolare a:

– persone fisiche residenti nell’Unione che possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri;
– persone giuridiche registrate nell’Unione;
– cittadini di uno Stato membro stabiliti fuori dell’Unione e le società di navigazione stabilite fuori dell’Unione e controllate da cittadini di uno Stato membro a patto che le loro navi siano registrate in tale Stato membro conformemente alla legislazione nazionale;
– Ogni altra persona fisica residente nell’Unione, salvo che detta persona si trovi nel Paese di cui possiede la cittadinanza;
– Ogni altra persona fisica nel territorio dell’Unione (compresi acque territoriali e spazio aereo) e a bordo di aeromobili o navi che siano soggetti alla giurisdizione o al controllo di uno Stato membro, nell’esercizio della loro attività professionale.

Il regolamento protegge gli operatori dell’Ue perché:

– Neutralizza l’effetto nell’UE delle decisioni straniere, tra cui sentenze e decisioni arbitrali, basate sugli atti normativi extraterritoriali elencati o su atti e disposizioni adottati in applicazione di detti atti;
– Consente agli operatori dell’UE di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’applicazione degli atti normativi extraterritoriali elencati da parte di persone fisiche o giuridiche o di altre entità che li hanno causati;
– Consente agli operatori dell’UE di chiedere l’autorizzazione a rispettare gli atti normativi extraterritoriali elencati, nel caso in cui l’inosservanza causerebbe un grave danno ai loro interessi o agli interessi dell’Unione.

Quali operatori dell’UE possono applicare il regolamento di blocco?

Questo regolamento si applica a tutti gli operatori dell’UE, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore in cui operano.

I cittadini dell’UE residenti fuori dell’UE, compresi quelli residenti negli Stati Uniti, possono applicare il regolamento di blocco?

Sì, i cittadini di uno Stato membro stabiliti fuori dell’Unione sono soggetti al regolamento di blocco.

Che tipo di risarcimento è previsto per i danni subiti dagli operatori dell’UE?

Gli operatori hanno diritto al risarcimento dei danni, comprese le spese giudiziali, causati dall’applicazione delle sanzioni.

A chi devono rivolgersi per chiedere il risarcimento dei danni subiti?

Gli operatori dell’UE possono ottenere il risarcimento dalla persona fisica o giuridica o da qualsiasi altra entità che ha causato danno o da qualsiasi persona che agisca per suo conto o altro intermediario.

Anche con il “rispolvero” di questo Regolamento, l’Unione Europea sta tentando tutte le soluzioni praticabili affinchè le aziende europee possano continuare a lavorare con l’Iran, che risulta un partner molto importante in alcuni settori economici chiave, in particolare quello bancario, finanziario, e dell’Oil&Gas. D’altronde, in un mercato globale che si definisce libero e aperto alla concorrenza, è legittimo che, come stabilisce il Regolamento stesso, le imprese possano decidere liberamente, in base alla loro situazione economica e alle loro preferenze, se avviare, continuare o cessare le proprie attività in qualunque Paese desiderino, e senza timore di alcuna conseguenza.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Morvarid Mahmoodabadi, redazione@exportiamo.it

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